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Green pass e risarcimento danni: l’azienda può chiederlo al lavoratore?

green pass esteso fino a marzo

Green pass e risarcimento danni: Confindustria ritiene auspicabile la richiesta dei danni al lavoratore senza green pass in alcuni casi precisi. Ecco quali sono i lavoratori più a rischio.

Green pass, Confindustria: «Chi provoca danni, paghi»

In un documento dal titolo “L’estensione del green pass al lavoro privato”, Confindustria ritiene possibile la richiesta dei danni al lavoratore senza green pass in alcuni casi precisi. “Ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sulla possibilità di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento danni”, si legge nella nota.

Il lavoratore senza green pass è sospeso dal lavoro senza conseguenze disciplinari ma senza retribuzione. Altro discorso l’ingresso abusivo senza green pass. Questo comporta una multa da 600 a 1.500 euro ma può portare anche a sanzioni disciplinari serie.

Sono ancora troppi i lavoratori senza vaccino e si è aggiunta la difficoltà di effettuare tamponi per quasi 4-5 milioni di dipendenti a settimana.

 Senza certificazione verde: ecco i 9 casi di risarcimento

Confindustria ha previsto 9 casi in cui l’azienda può chiedere il risarcimento danni ai dipendenti non vaccinati e sprovvisti di green pass

  1. Lavoratore adibito a mansioni per la tutela della sicurezza (es. nucleo antincendio, impianti a
    rischio di incidente rilevante, nucleo per la gestione dell’emergenza);
  2.  Lavoratore specializzato impegnato in appalti/commesse/ordini per le quali è essenziale la sua
    specializzazione/presenza (magari con attività legata al possesso di permesso, autorizzazione,
    licenza, etc.);
  3.  Lavoratore impegnato in trasferta che non può partire;
  4.  Lavoratore da assumere/assunto in edilizia per lo specifico appalto;
  5.  A causa dell’impossibilità di conoscere la durata della validità del certificato, impossibilità per
    l’impresa di programmare lavori, sostituzioni, trasferte;
  6. Difficoltà di organizzare l’attività con personale sostitutivo (es. contratti a termine,
    somministrazione);
  7.  Lavoratori adibiti a servizi pubblici essenziali (rapporto con la normativa speciale);
  8.  Ritardo nell’adempimento verso il committente (con risarcimento danni per ritardo o per effetti
    indiretti – blocco o ritardi altre attività);
  9.  Programmazione di lavori a lungo termine (organizzazione lavori in Paesi lontani) o interventi
    d’emergenza.
    Per questo, si richiede la collaborazione piena e convinta, in generale e al momento delle
    verifiche, nell’interesse di tutti