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Contratto di rioccupazione 2021, i requisiti per il lavoratori previsti dal decreto Sostegni bis: il facsimile

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Il contratto di rioccupazione per i lavoratori è entrato in vigore con il decreto Sostegni bis, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. Un contratto finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro per i disoccupati.

Cosa prevede il decreto Sostegni bis con il contratto di rioccupazione

Con il decreto Sostegni bis, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è stato istituito il contratto di rioccupazione.

Un contratto finalizzato all’inserimento del mondo del lavoro per i tanti disoccupati per le conseguenze dell’emergenza epidemiologica. Si legge infatti nel testo che si tratta di un “ contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione”.

I requisiti per accedere al contratto di rioccupazione

requisiti per poter accedere al contratto di rioccupazione sono che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione e che il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati che assumono personale, con contratto di rioccupazione, tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021

Le indicazioni dell’INPS per accedere al contratto di rioccupazione

L’Inps, nei primi giorni del mese di agosto, ha fornito le prime informazioni su chi può accedere al contratto, quanto dura e come funziona la misura.

Il contratto di subordinazione, si legge nel testo, è subordinato alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Quando parte e quanto dura il contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione sarà reso disponibile all’inizio del mese di settembre 2021. Nella circolare si precisa che l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero e neanche la trasformazione di un rapporto a termine in corso in uno a tempo indeterminato rientra nella misura.

Il contratto ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Ai datori di lavoro, eccetto quelli del settore agricolo e domestico, che assumono con contratto di rioccupazione viene riconosciuto un esonero, per un periodo massimo di sei mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.

Contratto di rioccupazione: cosa succede al termine dei sei mesi?

Il contratto di rioccupazione ha una durata di sei mesi. Al termine del periodo di sei mesi d’inserimento, le parti possono recedere dal contratto. Se, nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato