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Plusvalenze: tutti prosciolti. Le motivazioni della sentenza del Tribunale

Plusvalenze: tutti prosciolti. Le motivazioni della sentenza del Tribunale

Il Tribunale federale ha pubblicato oggi le motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze: tutte e undici le società e i 59 dirigenti deferiti dalla Procura sono stati prosciolti. Nello specifico, non è stata ritenuta attendibile la dimostrazione di un illecito per il metodo con cui era stato definito il valore dei singoli giocatori coinvolti nelle operazioni sospette. Decade quindi l’accusa della Procura per dimostrare l’eventuale plusvalenza fittizia.

Nel documento redatto dal Presidente del Tribunale Federale, Carlo Sica, si legge: “Il metodo di valutazione adottato dalla Procura federale può essere ritenuto ‘un’ metodo di valutazione, ma non ‘il’ metodo di valutazione”. Il Tribunale ha quindi ritenuto “che non esista o sia concretamente irrealizzabile ‘il’ metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore”.

Il valore per i giudici del tribunale “è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica”.

Prosegue il documento: “Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione.

Concludono i giudici: “Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare“.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA