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Che cosa cambia se lo sciopero è generale oppure no?

Che cosa cambia se lo sciopero è generale oppure no?

Ma allora quello del 17 novembre sarà sciopero generale oppure no? Dipende dai punti di vista. Secondo Cgil e Uil, sì. Secondo il Garante degli scioperi, no. Questione formale ma anche sostanziale. Non solo per le polemiche politiche conseguenti al pronunciamento dell’autorità. Il cui nome per esteso è per inciso Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed è composta da un presidente, Paola Bellocchi, e da quattro commissari: Federico Ghera, Peppino Mariano, Paolo Reboani, Luca Tozzi.

Il dibattito politico sullo sciopero del 17 novembre

“Il Garante mette in castigo il capriccioso Landini e la sua pretesa di trascorrere un weekend lungo sulla pelle di milioni di italiani”, ha esultato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Confermiamo lo sciopero del 17. È tempo di cambiare il Paese. Il Garante ha sbagliato perché sta forzando: una forzatura che mette in discussione il diritto di sciopero”, ha ribattuto il segretario della Cgil Maurizio Landini. Ed il suo omologo in Uil Pierpaolo Bombardieri:Non abbiamo alcuna intenzione di rispettare i divieti della commissione di garanzia, che ci sembra più del governo”. “Meloni umilia i lavoratori calpestando i loro diritti di sciopero”, ha accusato la leader del Pd Elly Schlein. Mentre il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte ha ribadito che il movimento “sottoscrive completamente” le ragioni dello sciopero.

Perchè secondo il Garante quello del 17 novembre non è uno sciopero generale

Questo il dibattito politico. Ma restiamo sulla questione sostanziale. A che titolo la Commissione interviene per stabilire se uno sciopero presenta caratteristiche idonee a considerarlo legittimo? E quali conseguenze comporta? “Lo sciopero, così come proclamato dalle Confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale, ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici (delibera n. 03/134). La Commissione di garanzia, con la decisione assunta, non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l’osservanza delle regole che ne garantiscono il contemperamento con i diritti costituzionali della persona”. Così la nota della Commissione.

Nell’incontro con i due sindacati della mattinata di lunedì 13 novembre, la Commissione ha inoltre rilevato che manca il rispetto delle regole della “rarefazione oggettiva” per via della presenza in calendario di altre agitazioni già proclamate in date vicine. Nello specifico, nel settore del trasporto aereo il Flai ha convocato uno sciopero per il 24 novembre, i Cobas si mobilitano il 24 novembre nel settore della raccolta dei rifiuti ed i vigili del fuoco scioperano con Usb proprio il 17 novembre tra le 9 e le 13. Cgil e Uil hanno ad ogni modo accolto la richiesta di escludere dalla mobilitazione i settori del trasporto aereo e dell’igiene ambientale e di rimodulare l’orario dell’astensione per i vigili del fuoco concentrando l’astensione tra le 9 e le 13.

Niet alla richiesta della Commisione di rimodulare anche lo stop per il trasporto pubblico locale, ferroviario e merci. I sindacati continuano ad ogni modo a considerare quello di venerdì uno “sciopero generale”. Su questo dissente il Garante, che ha valutato – come visto – la precedente esclusione di altri settori quale elemento dirimente. Non hanno infatti aderito associazioni e sigle del settore dei servizi energetici. Ma perchè è così importante se lo sciopero sarà generale o meno? Perchè uno sciopero generale consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici. Se Cgil e Uil valicheranno comunque tali limiti, potranno incorrere in sanzioni. Secondo la legge attuale, l’importo minimo della sanzione da applicare alle organizzazioni sindacali è fissato da 2.582 euro a 25.820 euro, raddoppiabili in caso di recidiva. Cifre tutto sommate modeste e che Cgil e Uil hanno già dichiarato di essere pronte a pagare. Il valore simbolico dell’atto pare naturalmente superiore.

La decisione del Garante degli scioperi è stata una forzatura o no?

La Commissione Scioperi si è mossa nel perimetro delle proprie facoltà o ha effettuato una forzatura, come lamentano i sindacati? Tra le sue prerogative, come da Statuto, la prima resta quella di “valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell´esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Ancora: “Esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa”. E poi: “Rilevare l´eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l´astensione collettiva ad altra data”.

Sembra insomma essere contemplato un certo grado di discrezionalità (si usano termini come “valutare” e “giudicare”) alla base dei pronunciamenti della Commissione. Che tra le sue funzioni ha anche quelle di coinvolgere il datore di lavoro – in questo caso lo Stato. L’autorità ha infatti il compito di “segnalare all’autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” e di “valutare il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili deliberare le sanzioni previste dall´articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall´art. 3 l.n.83/2000 prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari”. Insomma, per come è formulato, c’è un obbligo da parte della Commissione di ingaggiare il Governo su precettazioni e sanzioni. Laddove chiaramente l’autorità ritenga, come in questo caso, che ricorrano gli estremi. E su questo, a essere determinante pare la interpretazione effettuata dal Garante.