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Decreto riscaldamento, le regole contro il caro energia: tutti i limiti e orari

Decreto riscaldamento

Decreto riscaldamento: è arrivata l’ufficialità e la firma da parte del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Nuovi orari e limitazioni della temperatura decisi in base alle zone della penisola.

Decreto riscaldamento, le regole contro il caro energia

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, “ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale”, ha annunciato il Mite.

Le limitazioni non si applicano a tutte le strutture: “Non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.

Tutti i limiti e orari

“Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio“, ha ufficializzato il Mite. Per quel che riguarda la temperatura, il decreto recita che “durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C”.

Di seguito anche il calendario con gli orari di accensione del riscaldamento in base alle zone:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Le aree della Zona F sono quelle tipicamente dell’arco alpino, con città quali Cuneo o Belluno. In zona A si trovano Lampedusa Porto Emedocle. Nel mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella Zona B; Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E.

Il decreto dà però una forma di flessibilità ai Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

 

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