Home Politics Csm e Consulta, militari e diplomazia: per il post Mattarella l’agenda al Colle è già piena

Csm e Consulta, militari e diplomazia: per il post Mattarella l’agenda al Colle è già piena

Csm e Consulta, militari e diplomazia: per il post Mattarella l’agenda al Colle è già piena

Nell’agenda del successore di Sergio Mattarella al Quirinale ci sono già degli impegni da segnare. Derivanti dalle prerogative che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica. Al quale, a dispetto della vulgata popolare che gli attribuisce compiti di mera rappresentanza, sono in capo numerose attribuzioni. Prerogative che in molti casi “impattano” con i tutti i poteri dello Stato repubblicano: legislativo, esecutivo e giudiziario. E, per questo, nella partita del Quirinale che si apre il 24 gennaio, la scelta sarà fatta anche guardando a quelle che sono le scadenze che il tredicesimo Capo dello Stato si troverà ad affrontare.

Quirinale: la partita più importante è sul tavolo giudiziario

La partita con la posta più alta è quella che si gioca sul tavolo giudiziario. Il presidente della Repubblica è, secondo la Costituzione, anche il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autotutela dei giudici. Che sarà “ristrutturato” con la riforma della giustizia Cartabia, dopo che il cosiddetto “sistema Palamara”, ha portato alla luce criticità legate al metodo spartitorio con cui venivano assegnati promozioni e trasferimenti di magistrati.

Nel 2022 il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura

Nel 2022 è previsto il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, i cui componenti, ventisette membri in totale, se si escludono Presidente della Repubblica, primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione – che ne entrano a far parte di diritto – vengono eletti per i due terzi dai magistrati ordinari (i cosiddetti giudici togati) e per un terzo dal Parlamento (sono gli 8 cosiddetti membri “laici”). Il Capo dello Stato non ha in questo caso potere di nomina, ma come ha giustamente rilevato sulle colonne del quotidiano “Il Dubbio” il magistrato Alberto Cisterna, “una più ravvicinata presenza del Presidente della Repubblica ai lavori del Csm e una sua più condizionante azione sui gangli operativi dell’organo di autogoverno, potrebbe avere un’importante funzione di stimolo per tutti i membri di palazzo dei Marescialli e potrebbe rendere ancora più autorevole la voce del suo vice”.

Il presidente sceglie un terzo dei giudici della Corte Costituzionale

Se il Presidente della Repubblica non interviene nella scelta dei componenti del Csm, è di sua competenza, invece, la nomina di cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale. A settembre è in scadenza il mandato nella Consulta di Giuliano Amato, nominato a Palazzo della Consulta dall’ex presidente Giorgio Napolitano nel 2013 (il mandato è di nove anni e non c’è possibilità di rielezione). Amato, che è anche uno dei papabili per la successione a Mattarella, presto occuperà la poltrona di presidente della Corte Costituzionale: dal 28 gennaio sostituirà l’attuale presidente Giancarlo Coraggio, in scadenza di mandato, di cui è vice.

I cinque giudici nominati dal Capo dello Stato sono scelti normalmente in funzione di integrazione o di equilibrio rispetto alle scelte effettuate dal Parlamento, a cui spetta nominarne altri cinque, in modo tale che la Corte costituzionale sia lo specchio il più possibile fedele del pluralismo politico, giuridico e culturale del Paese. Anche per questo, nell’individuazione del prossimo inquilino del Quirinale, serve una persona che abbia fatto dell’equilibrio la cifra del suo agire politico.

Il potere di sciogliere le Camere. Anche anticipatamente

Il nuovo Presidente della Repubblica è anche colui che scioglierà le Camere in vista delle prossime elezioni politiche, previste, da calendario, nel 2023. Ma il Capo dello Stato ha, tra le sue prerogative, anche quella di poter sciogliere anticipatamente le Camere, nel momento in cui non dovessero sussistere le condizioni per avere in Parlamento una maggioranza. E spetta a lui conferire il mandato di formare il governo, incaricando un Presidente del Consiglio dei Ministri, a volte dovendo ricorrere a soluzioni tecniche, come è successo a Mattarella con Draghi e, in passato, a Napolitano con Monti.

La nomina dei senatori a vita

Le prossime elezioni saranno quelle che porteranno a una riduzione del numero dei parlamentari (da 630 deputati a 400 e da 315 senatori a 200). Spettando al Presidente della Repubblica anche il diritto di nominare i senatori a vita (nel corso del suo settennato Mattarella lo ha fatto solo con Liliana Segre, ma ci sono stati suoi predecessori che hanno usato questa prerogativa per nominarne 5), la scelta di eventuali nuovi inquilini di Palazzo Madama potrebbe in alcuni casi influire quando ci si troverà ad esprimersi su alcuni provvedimenti (Liliana Segre andò a Roma per votare la fiducia al governo Conte un anno fa). E ci sono leggi in discussione che potrebbero essere approvate sul filo di lana con lo scarto di pochi voti, come quella sul suicidio assistito o sulle concessioni demaniali.

La prerogativa di rimandare alle Camere le leggi

E’ il Presidente della Repubblica che promulga le leggi, che può però, prima di firmare, rimandare alle Camere, se ritiene di aver individuato profili di incostituzionalità. Nel 2017 proprio Mattarella rinviò alle Camere una legge, votata trasversalmente da tutti i partiti, sulle mine anti-uomo. Le “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, secondo i rilievi del Quirinale, presentavano infatti, “profili di evidente illegittimità costituzionale”. Il vulnus della legge era l’esclusione della “sanzione penale per determinati soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo (per esempio i vertici degli istituti bancari, delle società di intermediazione finanziaria e degli altri intermediari abilitati)” mentre “per altri soggetti, privi di questa qualificazione, sarebbe invece mantenuta la sanzione penale”. In sostanza, per come era stata concepita, la legge salvava i banchieri.

Il potere di veto sui nomi dei ministri

Spetta ancora al Presidente della Repubblica nominare i ministri, i cui nomi vengono indicati dal Presidente del Consiglio incaricato: a Mattarella si deve la bocciatura del nome di Paolo Savona a ministro dell’Economia nel Conte I per le sue posizioni critiche nei confronti dell’Ue e della moneta unica. Il suo predecessore Napolitano mise il veto al nome del magistrato Nicola Gratteri come ministro della Giustizia nel governo Renzi.

La “moral suasion” sugli altri poteri costituzionali

Al Capo dello Stato compete anche la nomina di importanti funzionari dello Stato, anche se in questo caso, il suo intervento è più di “ratifica” attraverso un Dpr: accade con i segretari generali dei ministeri, i prefetti, i più alti gradi militari e i diplomatici. Anche in questo caso, come è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, il presidente della Repubblica ha la facoltà di “moral suasion”: da garante della Carta, ha la funzione di moderare, persuadere e stimolare gli altri poteri costituzionali, al fine di garantire l’equilibrio fra gli stessi.

La figura del Presidente della Repubblica, che è anche capo supremo delle Forze armate e ha potere di grazia, è quindi meno “neutra” di quel che generalmente si è portati a credere.