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Medicinali, nuove linee guida sulla pubblicità. Scarica il documento del Ministero della Salute

Medicinali, nuove linee guida sulla pubblicità. Scarica il documento del Ministero della Salute

Aumentano i mezzi di diffusione, cambiano le strategie di marketing delle aziende e così il Ministero della Salute aggiorna le linee guida per la pubblicità dei medicinali di automedicazione (OTC) e dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP).

Il documento: “Si auspica che questo strumento possa agevolare l’attività degli operatori professionali”

“Nel corso degli ultimi anni – si legge in un documento firmato dal direttore generale, Achille Iachino – è emersa la necessità di rivisitare alcune delle fattispecie trattate in seno alle linee guida riguardanti la pubblicità sanitaria verso il pubblico, in considerazione anche delle
intervenute esigenze delle aziende interessate che dispongono oggi di nuovi mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari conseguenti al costante sviluppo di nuove tecniche di marketing e dicomunicazione. A seguito di approfondite valutazioni e, tenendo conto delle esigenze manifestate dagli operatori del settore, si è proceduto, pertanto, alla predisposizione di un unico nuovo documento, approvato dalla Sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria del Comitato Tecnico Sanitario, che va ad aggiornare e sostituire tutte le precedenti linee guida pubblicate. Si auspica che questo strumento possa agevolare l’attività degli operatori professionali, garantendo, al contempo, in maniera rigorosa, la tutela della salute”.

Estensione della pubblicità già autorizzata ad altri mezzi di diffusione

L’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concessa per uno o più mezzi di diffusione (carta stampata, televisione, radio, internet, ecc.) può essere estesa ad un altro mezzo di diffusione che utilizza il medesimo supporto tecnico. L’estensione è consentita, su richiesta del titolare dell’autorizzazione originaria, unicamente qualora il messaggio pubblicitario per cui si chiede l’estensione dell’autorizzazione sia identico a quello precedentemente autorizzato.

Medicinali OTC, le specifiche

Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali OTC devono riportare la seguente dicitura “E’ un medicinale a base di … (riportare la denominazione della sostanza attiva; l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive). Leggere attentamente il foglio illustrativo”. Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali antistaminici devono, inoltre, riportare anche la seguente indicazione, se l’avvertenza è riportata nel foglio illustrativo:” È’ un medicinale che può indurre sonnolenza“.
Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali FANS devono, invece, riportare la seguente indicazione: “E’ un medicinale a base di …. … (riportare la denominazione della sostanza attiva; l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive) che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo”.

Medicinali SOP, le specifiche

Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali SOP devono riportare la seguente dicitura “E’ un medicinale senza obbligo di prescrizione (SOP) a base di …. (specifica da riportare se il medicinale è costituito da una sola sostanza attiva) che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo”.
Nelle pubblicità diffuse attraverso mezzi fonici la frase deve essere letta alla stessa velocità delle restanti frasi a carattere pubblicitario e informativo. In alternativa alla succitata frase, può essere letta la seguente versione ridotta: “E’ un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo.” Per quanto concerne la pubblicità presso i punti vendita – considerato che per i SOP non è consentito  l’accesso diretto da parte dei clienti, ma tali farmaci devono essere consegnati dal farmacista – non è ammesso l’utilizzo di mezzi pubblicitari quali espositori, reglette per gli scaffali o di qualsiasi altra forma di pubblicità che consenta, in contrasto con la norma, un’ostentazione della/delle confezione/idel medicinale”.

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