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Cosa ce ne facciamo ora degli yacht e delle ville degli oligarchi russi?

Cosa ce ne facciamo ora degli yacht e delle ville degli oligarchi russi?

Dagli yacht ormeggiati nei più prestigiosi porti turistici alle ville da sogno nelle località più esclusive. E’ un colpo d’occhio di grande effetto quello che si ha nel leggere l’elenco dei beni appartenenti ad alcuni oligarchi russi e “congelati” dalle forze dell’ordine in Italia. Più complesso, però, è rispondere alla domanda: che fine fanno adesso questi beni? Il quadro giuridico attraverso il quale le sanzioni internazionali alla Russia si traducono poi in effettive misure sul campo è anch’esso abbastanza complicato. Ma alla fine, per farla breve, paga lo Stato. Vediamo come.

Oligarchi russi in Italia: beni sequestrati? No, “congelati”

Prima di tutto occorre precisare che quando si tratta dei beni sottratti agli oligarchi russi per mezzo delle sanzioni parliamo di misure che non hanno nulla a che fare con il sequestro e la confisca per come li conosciamo nell’ordinamento penale italiano. Il sequestro, infatti, è una delle misure cautelari (generalmente temporanee) che possono essere disposte in sede d’indagine per evitare, ad esempio, che l’inquisito utilizzi i suoi beni e le sue disponibilità per inquinare le prove o deviare in qualche modo l’inchiesta. La confisca è invece una pena accessoria (e definitiva) che può essere comminata in sede di condanna. E’ anche per questa ragione che spesso, parlando delle barche e degli immobili sequestrati ai russi, si usa il termine “congelamento”, proprio per evitare l’ambiguità con le altre parole.

Ma soprattutto è per questa ragione che i beni in questione non possono essere messi all’asta o a disposizione per fini di pubblica utilità. Le sanzioni internazionali, quindi, sono tutta un’altra storia. Non c’è la notizia di reato, non c’è l’avvio dell’azione penale da parte di un pm, non c’è la fase delle indagini preliminari. Il congelamento dei beni è uno strumento di tipo economico e diplomatico il cui principale riferimento non è tanto quello nazionale, quanto la matrice euro-comunitaria. Parliamo, pertanto, di una di quelle grosse zone grigie fra il diritto Ue e diritto italiano, dal momento che sì, le sanzioni sono strumenti internazionali nella forma, ma anche strumenti “para-penali” nell’applicazione, un livello d’azione che non è delegato a livello comunitario.

L’esperto: “I beni restano di proprietà del proprietario”

“I beni generalmente restano ‘di proprietà del proprietario’, non vengono espropriati”, spiega a True News Paolo Quercia, ricercatore, analista e consulente nei settori della politica estera, sicurezza e strategia. “Il bene è congelato: non c’è una sentenza, un atto di un giudice che delibera il provvedimento. Il sistema è quello delle liste di controllo. Esistono degli elenchi – frutto di una risoluzione dell’Ue – dove si può inserire una persona, un’azienda, una barca, un aereo. Nel caso siano indicate persone fisiche, i suoi beni vengono bloccati, il che significa che nessuno può interagire con essi. Se, ad esempio, la banca che gestisce i soldi di una persona inserita in una lista di controllo emette un bonifico che parte dal conto di quella persona, allora commette reato. Perché il conto è congelato”.

Per quanto riguarda il congelamento di beni fisici come barche e immobili, i principi più importanti su cui basarsi riguardano i trattati Ue e le iniziative analoghe nella lotta al terrorismo transnazionale. L’Unione europea ha progressivamente rafforzato nel corso degli anni il ruolo di quella che viene definita PESC, cioè la politica estera e di sicurezza comune (il cui titolare è attualmente lo spagnolo Josep Borrell). Nell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea (Tue) si legge quanto segue: “Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione”. Ma il riferimento per quanto riguarda le sanzioni potrebbe essere anche l’articolo 28: “Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell’Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata”.

Beni congelati, il report del 2018: “Obiettivo negare l’accesso alle risorse finanziarie”

Una logica di contenimento ispira le sanzioni che intendono limitare le capacità operative di certi attori per impedire loro di compiere atti o mettere in pratica politiche pericolose per la comunità internazionale in generale, o per l’ente sanzionante”, si legge invece in un report pubblicato nel 2018 dall’Osservatorio di politica internazionale del Parlamento italiano. “Questo può essere il caso della lotta al terrorismo internazionale, le sanzioni contro al-Qaeda sono state adottate per negarle l’accesso alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di attacchi terroristici”, prosegue il documento.

Congelamento dei beni: una gestione simile a quella dell’antiterrorismo

Si può dire quindi che la gestione dei beni sequestrati ai “paperoni” russi segua la stessa logica dell’antiterrorismo? In un certo senso sì. E’ indubbio che il congelamento di questi beni viene disposto non dalla magistratura – come di solito accade nell’ordinamento penale – bensì dal Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituito nel 2001 “nell’ambito dell’azione per il contrasto del terrorismo internazionale”, le cui competenze nel 2007 sono state estese anche alla materia “del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”. Il parallelismo, quindi, fra l’applicazione delle sanzioni ai “super ricchi” di Mosca e le misure analoghe adottate nella lotta al terrorismo è abbastanza fondato.

I beni congelati sono gestiti dall’Agenzia del Demanio

La gestione pratica dei beni congelati spetta all’Agenzia del Demanio, che secondo il decreto legislativo 109 del 2007 può nominare un custode o un amministratore che si occupi dell’oggetto in questione. All’art. 12 del suddetto decreto si legge che “l’Agenzia del demanio provvede alla custodia, all’amministrazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento”. In altri termini, il Demanio si occupa delle spese. In particolare, quelle “necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni” sono “sostenute dall’Agenzia del demanio o dall’amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo”.

L’amministratore nominato dall’Agenzia, quindi, avrà il compito di utilizzare eventuali utili prodotti dal bene congelato per pagare le relative spese. Tuttavia, “se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese” il Demanio può attingere da un apposito fondo nel bilancio dello Stato “con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento”.

Ma chi paga l’affitto della banchina dello yacht confiscato?

Prendiamo, ad esempio, il caso dello yacht “Lady M” dell’oligarca Alexej Mordaschov, alto papavero dell’industria siderurgica russa. L’imbarcazione, lunga oltre 60 metri e con un valore pari a 65 milioni di euro, è stata individuata venerdì scorso dalla Guardia di finanza nel porto di Imperia. La sua sola permanenza prevede – fra le altre cose – che si continui a pagare l’affitto della banchina, si provveda alla manutenzione e che vi sia sempre a bordo un capitano (pronto a intervenire in caso di emergenza). Difficile, però, che si possa “far fruttare” lo yacht in modo da queste spese con i ricavi ottenuti. A meno che non lo si usi per organizzare party esclusivi e crociere di gran lusso nel circondario ligure. Alla fine, quindi, si può ragionevolmente pensare che pagherà lo Stato.