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Reddito di emergenza 2021: come richiedere il sussidio

Reddito di emergenza 2021: come richiedere il sussidio

Il reddito di emergenza è una delle misure previste dal governo italiano nel 2021 per aiutare i cittadini in difficoltà a causa della crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus. Ma quali sono esattamente i requisiti necessari per presentare la domanda e a quanto ammontano i pagamenti?

Reddito di emergenza 2021, cos’è? 

Il reddito di emergenza (REM – QUI LE DIFFERENZE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA) è una misura straordinaria di sostegno economico per tutte le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19, rinnovata dal Decreto Sostegni Bis e che verrà riconosciuta per un totale complessivo di tre rate con un importo variabile, in base alla composizione del nucleo familiare, che oscilla da 400 euro  a 800 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, con maggiorazioni fino a 840 euro previste in caso di membri affetti da disabilità.
 

Quali sono i requisiti necessari per ottenere il REM?

Per ottenere il reddito di emergenza 2021 i nuclei familiari, durante il momento di trasmissione della domanda, dovranno essere in possesso di alcuni requisiti, quali:

  • essere residenti in Italia (non è necessario un periodo minimo di permanenza sul territorio);
  • requisiti economici: a differenza dei requisiti di residenza (riferiti solo al soggetto richiedente),  fanno riferimento all’intero nucleo familiare.

Nel dettaglio il sussidio spetta a chi possiede:

  • un reddito familiare, relativo al mese di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REM (art.82, comma 5, DL n.34/2020);
  • un patrimonio mobiliare minore di 10 mila euro (al 31 dicembre 2020);
  • ISEE inferiore a 15 mila euro, attestato dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità.

In particolare, in riferimento al reddito familiare, occorre mettere in evidenza che, alla luce delle ultime modifiche apportate dal Decreto, la soglia è aumentata di un dodicesimo dell’importo del canone di locazione annuale e che inoltre, per ogni familiare successivo al primo, la soglia del patrimonio mobiliare ammonta a 5000 euro, fino ad un massimo di 20 mila.

Per ciascun componente familiare con disabilità grave o non autosufficiente è previsto un ulteriore incremento di 5 mila euro. 

Quando e come fare la domanda per il REM?

La richiesta per il reddito di emergenza 2021 deve essere presentata unicamente in via telematica all’INPS entro il 30 aprile 2021. 
Come indicato nell’art.12, comma 1, lettere b) e c) del DL n.41/2021, però, il Reddito di emergenza 2021 non è compatibile con:

  • ulteriori indennità Covid-19 previste dal Decreto “Sostegni”;
  • pensioni, a titolo diretto o indiretto, escluso l’assegno ordinario di invalidità;
  • redditi da rapporti di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda coplessiva sia superiore alla soglia del reddito familiare;
  • reddito o pensione di cittadinanza percepito al momento della presentazione dell’istanza.

Di rimando alle indennità Covid-19, il reddito di emergenza spetta solamente nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare abbia già usufruito delle prestazioni indicate dall’art.10 del Decreto Sostegni.

Il sussidio una tantum verrà comunque garantito ad alcune particolari categorie lavorative che hanno ridotto, sospeso o cessato del tutto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria (es. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori dello spettacolo). 

Le novità sul reddito di emergenza 2021

Rispetto alle versioni precedenti del Decreto (vedi Rilancio e Agosto), il sostegno economico è stato esteso anche a nuovi beneficiari, ovvero a tutti coloro i quali hanno finito di ricevere le indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL nel periodo compreso tra l’1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Se all’interno del nucleo familiare vi sono più soggetti in tale condizione, l’istanza andrà compilata e presentata solamente da uno degli stessi. 

Come e quando fare domanda per il REM?

Per indicare gli estremi necessari all’applicazione del Rem, l’INPS ha emanato la circolare operativa n° 61 del 14 aprile 2021 e ha predisposto un modello di domanda. Le istanze dovranno essere presentate da uno dei familiari per conto di tutto il nucleo e potranno essere inviate online, sul portale dell’INPS (per coloro che sono già in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS) in alternativa ci si potrà avvalere dei servizi offerti da Caf e Patronati. 

Come si saprà l’esito della richiesta?

L’esito della domanda, sia esso positivo sia negativo, sarà prontamente comunicato dall’INPS tramite un sms sul cellulare o l’indirizzo mail indicati al momento dell’invio della domanda. 
In caso di accettazione, il reddito sarà poi erogato per i tre mesi attraverso le modalità di pagamento riportate nell’istanza, si potrà usufruire del bonifico bancario o postale, dell’accredito sul Libretto postale o del bonifico domiciliato. Il REM verrà pagato, tramite l’ultima modalità indicata, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A, solo nel caso in cui il codice IBAN indicato nell’istanza risulti errato per mancata corrispondenza del CF del beneficiario e del titolare del conto corrente.

In caso di respingimento della domanda, l’Istituto provvederà a comunicare le motivazioni della mancata accettazione al richiedente. 

A quanto ammonta il pagamento?

Il reddito di emergenza può essere facilmente calcolato moltiplicando il valore iniziale di 400 euro per il parametro dell’apposita scala di equivalenza, che ha valore di 1 per il primo componente del nucleo famigliare e viene incrementata di 0,4 per ogni famigliare aggiuntivo di età maggiore ai 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente è minorenne.  Nel complesso, la scala di equivalenza può raggiungere un valore massimo di 2. Nell’eventualità in cui all’interno del nucleo familiare vi siano componenti con disabilità grave o non autosufficienza, la soglia massima è aumentata a 2,1.

La suddetta scala di equivalenza non tiene in considerazione tutti i soggetti che – al momento di inoltro della domanda – si trovano in stato detentivo oppure sono ricoverati presso strutture di lungodegenza o altri istituti a carico dello Stato o di un’altra Pubblica Amministrazione, anche se la loro presenza deve essere indicata nell’istanza tramite un’autodichiarazione.